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Art. 1459 c.c. — Risoluzione nel contratto plurilaterale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nel contratto a scopo comune, la mancata prestazione di uno scioglie gli altri vincoli soltanto se quella prestazione era essenziale.

Il contratto con più partecipanti legati a uno scopo comune può sopravvivere all’inadempimento di uno. L’effetto generale richiede che la prestazione mancata sia essenziale per il programma collettivo.

Valutare funzione concreta della prestazione mancante.

Esempio pratico

Un progetto di più partecipanti prosegue senza il contributo marginale di uno.

In un accordo comune, un aderente non versa una quota marginale: si valuta se gli altri possano comunque realizzare lo scopo.

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