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Codice civile

Art. 1458 c.c. — Effetti della risoluzione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Lo scioglimento opera retroattivamente tra le parti, con eccezione delle prestazioni periodiche già eseguite; i terzi seguono la disciplina della trascrizione.

La retroattività della risoluzione riguarda le parti, ma nei rapporti a esecuzione continuata o periodica non travolge le prestazioni già eseguite. I diritti acquistati dai terzi seguono la tutela prevista, salva trascrizione della domanda.

Separare restituzioni, prestazioni già consumate e diritti dei terzi.

Esempio pratico

Una locazione si risolve dopo mesi di godimento: i periodi già fruiti non vengono cancellati.

Un abbonamento annuale è risolto a metà periodo: le prestazioni già fruite non vengono trattate come se non fossero mai esistite.

Giurisprudenza

  • Restituzioni dopo risoluzione

    Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 29023, 2025, Rv. 675991-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nella risoluzione di un ordine di acquisto finanziario la retroattività segue l’art. 1458, mentre gli interessi sulle somme da ripetere seguono le regole dell’indebito.

    Fonte →

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