Codice civile
Art. 1471 c.c. — Divieti speciali di comprare
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La norma impedisce a determinati amministratori, pubblici ufficiali e mandatari di comprare i beni loro affidati; la conseguenza varia per categoria.
I divieti proteggono interessi diversi, perciò soggetti, beni e conseguenze cambiano nei commi. Un pubblico ufficiale non può acquistare beni affidati al suo ministero nelle condizioni vietate; il mandatario ha limiti legati all’incarico.
Nei primi due casi è prevista nullità, negli altri annullabilità; considerare l’art. 1395.
Esempio pratico
Il mandatario incaricato di vendere intende acquistare personalmente il bene.
Un amministratore incaricato della vendita di un bene non può trattarlo come un acquisto ordinario per sé: si verifica il divieto applicabile.
Giurisprudenza
Pubblico ufficiale e acquisto vietato
Corte di cassazione, sez. III, n. 4149, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto di acquistare beni venduti per il proprio ministero riguarda anche chi istituzionalmente concorre alla procedura esecutiva.
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