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Codice civile

Art. 1472 c.c. — Vendita di cose future 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La proprietà della cosa futura passa quando questa viene a esistenza; senza assunzione del rischio, la mancata venuta a esistenza rende nulla la vendita.

La vendita di cosa futura può essere commutativa, con effetto traslativo quando il bene nasce, oppure assumere espressamente il rischio della sua mancata esistenza. La volontà sul rischio va accertata nel contratto.

Distinguere vendita commutativa ed eventuale vendita aleatoria voluta.

Esempio pratico

Si comprano frutti non ancora prodotti e il raccolto non nasce.

Si vende un immobile da costruire: la proprietà si trasferisce secondo la venuta a esistenza; se il bene non nasce, la sorte del prezzo dipende dal rischio assunto.

Giurisprudenza

  • Frutti pendenti e rischio

    Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 4324, 2026, Rv. 677557-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La vendita globale di frutta pendente resta commutativa pur con il rischio sulla quantità finale, secondo la specifica vicenda esaminata.

    Fonte →

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