Codice civile
Art. 1505 c.c. — Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto
Testo dell'articolo
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il bene torna al riscattante libero dai pesi imposti dal compratore, salvo le locazioni non fraudolente con data certa e durata nei limiti di legge.
Il riscattante non deve subire pesi creati dal compratore dopo l’acquisto, ma alcune locazioni a data certa, non fraudolente e nei limiti legali resistono. Occorre identificare titolo, data e durata di ogni diritto di terzo.
Per la locazione occorrono data certa, assenza di frode e durata non superiore a tre anni.
Esempio pratico
Il compratore iscrive ipoteca e concede una breve locazione prima del riscatto.
Il compratore concede un’ipoteca e una breve locazione prima del riscatto: i due vincoli possono avere sorti differenti.