Codice civile
Art. 1504 c.c. — Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto
Testo dell'articolo
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il riscatto legittimamente esercitato può incidere sul successivo acquirente se il patto gli è opponibile; la notifica dell’alienazione cambia il destinatario della dichiarazione.
Il patto di riscatto può seguire il bene presso il subacquirente solo se gli è opponibile. Quando il venditore riceve notizia dell’alienazione, deve esercitare il diritto verso il nuovo acquirente secondo la disciplina applicabile.
Controllare trascrizione e opponibilità, oltre alla notifica.
Esempio pratico
Dopo la rivendita del bene, il venditore originario esercita il riscatto verso il terzo notificatogli.
Il primo compratore rivende l’immobile e avvisa il venditore: quest’ultimo verifica opponibilità e destinatario corretto della dichiarazione.