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Codice civile

Art. 1508 c.c. — Vendita separata di cosa indivisa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se ciascun comproprietario ha venduto separatamente la propria quota, può riscattarla da solo e il compratore non può imporre il riscatto dell’intero.

La vendita separata delle quote mantiene distinte le facoltà di riscatto. Il compratore non può imporre a chi ha ceduto una sola quota di riscattare anche quella altrui.

Servono contratti separati e corretta individuazione delle quote.

Esempio pratico

Due comproprietari stipulano vendite distinte delle rispettive quote.

A e B vendono le loro metà con atti separati: A esercita il riscatto per la sua metà senza coinvolgere necessariamente B.

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