Codice civile
Art. 1508 c.c. — Vendita separata di cosa indivisa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto
Testo dell'articolo
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se ciascun comproprietario ha venduto separatamente la propria quota, può riscattarla da solo e il compratore non può imporre il riscatto dell’intero.
La vendita separata delle quote mantiene distinte le facoltà di riscatto. Il compratore non può imporre a chi ha ceduto una sola quota di riscattare anche quella altrui.
Servono contratti separati e corretta individuazione delle quote.
Esempio pratico
Due comproprietari stipulano vendite distinte delle rispettive quote.
A e B vendono le loro metà con atti separati: A esercita il riscatto per la sua metà senza coinvolgere necessariamente B.