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Codice civile

Art. 1507 c.c. — Vendita congiuntiva di cosa indivisa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Chi ha venduto congiuntamente un bene indiviso riscatta la propria quota; il compratore può chiedere l’esercizio congiunto sull’intero bene.

Se la cosa indivisa è stata venduta congiuntamente, ciascun venditore può di regola riscattare la propria quota, ma il compratore può pretendere l’esercizio congiunto sull’intero. Conta come fu conclusa la vendita.

Distinguere vendita congiunta dalla vendita separata delle quote.

Esempio pratico

Tre coeredi vendono insieme e uno solo intende riscattare.

Due comproprietari firmano una vendita unica con riscatto: uno vuole riacquistare soltanto la propria metà e verifica l’eventuale richiesta del compratore.

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