Codice civile
Art. 1510 c.c. — Luogo della consegna
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
In assenza di patti o usi, la consegna avviene dove era la cosa nota alle parti o presso venditore; nella vendita con trasporto basta di regola affidarla al vettore.
La regola suppletiva sul luogo cambia se il bene si trovava in un posto noto alle parti. Nella vendita con trasporto, la consegna al vettore può adempiere l’obbligo del venditore, ma patti e usi possono modificare il risultato.
Distinguere obbligo di consegna, rischio e spese del trasporto.
Esempio pratico
Una merce viene consegnata allo spedizioniere designato per il trasporto.
La merce era in un deposito noto al contratto: in mancanza di accordo diverso, il compratore valuta lì la consegna, non presso la sede del venditore.
Giurisprudenza
Trasporto e assicurazione
Corte di cassazione, sez. II, n. 32947, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Salvo diverso patto, nella vendita con trasporto l’affidamento al vettore può rilevare per trasferimento e rischio del carico.
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