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Codice civile

Art. 1511 c.c. — Denunzia nella vendita di cose da trasportare 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Per la merce trasportata il termine per denunciare difetti apparenti decorre dalla ricezione.

Per difetti apparenti della merce trasportata, il termine di denuncia comincia alla ricezione, quando il compratore può constatarne lo stato. Restano da coordinare la disciplina generale dei vizi e la prova della data di ricezione.

Questa decorrenza riguarda difetti apparenti, non tutte le ipotesi di vizio occulto.

Esempio pratico

Il compratore apre il collo all’arrivo e nota un danno visibile.

Un lotto arriva il 10 del mese con difetti visibili: il compratore documenta il ricevimento e denuncia nei termini calcolati da quel giorno.

Giurisprudenza

  • Ricezione e verifica dei vizi

    Corte di cassazione, sez. II, n. 1616, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per la merce trasportata l’acquirente deve esaminarla con tempestività al ricevimento per scoprire i difetti apparenti.

    Fonte →

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