Codice civile
Art. 1527 c.c. — Consegna
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella vendita su documenti il venditore assolve la consegna rimettendo titolo rappresentativo e altri documenti pattuiti o d’uso.
Nella vendita su documenti, la consegna giuridica avviene con la rimessione del titolo rappresentativo e degli altri documenti dovuti. Occorre controllare la conformità dei documenti per non confondere disponibilità della merce e consegna fisica.
Verificare completezza e regolarità dei documenti.
Esempio pratico
La merce resta in deposito e il venditore consegna il titolo che la rappresenta.
Il venditore consegna la polizza di carico e i certificati previsti: il compratore ottiene la disponibilità documentale della merce.
Giurisprudenza
Titolo rappresentativo già formato
Corte di cassazione, sez. Unite, n. 5713, 1990 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La vendita su documenti presuppone un titolo rappresentativo della merce già rilasciato quando si conclude il contratto.
Fonte →