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Codice civile

Art. 1527 c.c. — Consegna 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella vendita su documenti il venditore assolve la consegna rimettendo titolo rappresentativo e altri documenti pattuiti o d’uso.

Nella vendita su documenti, la consegna giuridica avviene con la rimessione del titolo rappresentativo e degli altri documenti dovuti. Occorre controllare la conformità dei documenti per non confondere disponibilità della merce e consegna fisica.

Verificare completezza e regolarità dei documenti.

Esempio pratico

La merce resta in deposito e il venditore consegna il titolo che la rappresenta.

Il venditore consegna la polizza di carico e i certificati previsti: il compratore ottiene la disponibilità documentale della merce.

Giurisprudenza

  • Titolo rappresentativo già formato

    Corte di cassazione, sez. Unite, n. 5713, 1990 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La vendita su documenti presuppone un titolo rappresentativo della merce già rilasciato quando si conclude il contratto.

    Fonte →

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