Codice civile
Art. 1526 c.c. — Risoluzione del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se la vendita a rate con riserva si risolve per colpa del compratore, il venditore restituisce le rate, salvo equo compenso per l’uso e danni; l’indennità pattuita può essere ridotta.
In caso di risoluzione per colpa del compratore, il venditore deve restituire le rate ricevute ma può trattenere un equo compenso per l’uso e ottenere il danno. Una clausola che trattiene tutto è soggetta alla valutazione del giudice.
Separare rate, uso, danno e patto di acquisizione.
Esempio pratico
Un compratore restituisce un bene dopo aver pagato metà delle rate.
Un compratore ha versato metà prezzo e restituisce il bene usato: il venditore non conserva automaticamente tutte le rate, ma calcola compenso e danni.
Giurisprudenza
Partite restitutorie nel leasing
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 26365, 2024, Rv. 672664-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Rate da restituire ed equo compenso per l’uso, se derivano dal medesimo rapporto risolto, possono essere considerate come partite di dare e avere senza eccezione formale di compensazione.
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