Codice civile
Art. 1558 c.c. — Disponibilità delle cose
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IV — Del contratto estimatorio
Testo dell'articolo
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il ricevente può disporre dei beni estimatori; i suoi creditori non possono aggredirli finché il prezzo non sia stato pagato. Il consegnante torna a disporne dopo la restituzione.
Il ricevente ha un potere di disposizione funzionale alla circolazione dei beni, ma la posizione dei suoi creditori resta limitata prima del pagamento. Il consegnante, a sua volta, non può trattarli come liberamente disponibili finché non li riottiene.
Accertare il titolo e il momento del pagamento o della restituzione.
Esempio pratico
Un negozio vende i beni consegnati in conto estimatorio; prima del pagamento i creditori del negozio non li pignorano in base a questa regola.
Il negoziante rivende un bene estimatorio: la vendita è valida. Se un suo creditore tenta di pignorarne un altro ancora non pagato, si applica la protezione prevista dalla norma.