Codice civile
Art. 1557 c.c. — Impossibilità di restituzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IV — Del contratto estimatorio
Testo dell'articolo
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il ricevente resta debitore del prezzo se non può restituire integralmente le cose, anche quando l’impossibilità non dipende da sua colpa.
La norma attribuisce al ricevente il rischio dell’impossibilità di una restituzione integra. Questo non dipende automaticamente da una colpa: la liberazione mediante restituzione richiede che le cose possano essere rese come dovuto.
Verificare integrità della restituzione e disciplina contrattuale del rischio.
Esempio pratico
I beni in conto estimatorio vanno perduti per un evento non imputabile al negoziante: questi deve comunque il prezzo.
Un incendio fortuito distrugge le copie consegnate in estimatorio: la libreria non può restituirle integralmente e resta obbligata al prezzo pattuito.