Codice civile
Art. 1601 c.c. — Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'acquirente può far cessare la locazione perché questa non aveva data certa anteriore alla vendita, il precedente locatore deve risarcire il conduttore per il danno che ne deriva.
La tutela riguarda la garanzia di godimento promessa dal locatore originario: l'inopponibilità all'acquirente non cancella le sue responsabilità contrattuali. Il danno va provato e può includere costi di trasferimento e altre perdite causalmente collegate al rilascio, senza presumere ogni voce richiesta.
Accertare la data certa, la vicenda traslativa, la legittimità della licenza e il nesso causale; coordinare con le regole speciali delle locazioni urbane.
Esempio pratico
Il proprietario vende un locale con una locazione non opponibile; il compratore ottiene il rilascio. Il conduttore documenta spese per una nuova sede e le chiede al venditore-locatore.
Giurisprudenza
Garanzia del godimento dopo la vendita
Corte di cassazione, n. 2453, 1973 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale collega la responsabilità del venditore-locatore alla perdita del godimento del conduttore, anche se quest'ultimo non aveva eseguito la registrazione convenuta.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.