Codice civile
Art. 1614 c.c. — Morte dell'inquilino
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla morte dell'inquilino gli eredi possono recedere se restano più di un anno di locazione e la sublocazione è vietata: la scelta va esercitata entro tre mesi e comunicata con almeno tre mesi di preavviso.
La norma codicistica riguarda una facoltà degli eredi, non una regola universale di successione nel contratto. Per locazioni abitative e non abitative soggette alla legge 392/1978 la disciplina speciale della successione deve essere esaminata prima di applicarla.
Accertare durata residua, divieto di sublocazione, qualità di erede e termini; coordinare con artt. 6 e 37 legge 392/1978.
Esempio pratico
Un conduttore muore con diciotto mesi ancora da correre e divieto di sublocazione. Gli eredi valutano il recesso tempestivo, ma per una casa urbana verificano prima chi succede secondo la legge speciale.
Giurisprudenza
Successione nell'abitazione e legge speciale
Corte di cassazione, n. 3074, 1995 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale osserva che la successione nella locazione abitativa soggetta all'art. 6 della legge 392/1978 è regolata dalla disposizione speciale e non dal recesso degli eredi codicistico.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.