Codice civile
Art. 162 c.c. — Forma delle convenzioni matrimoniali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le convenzioni matrimoniali richiedono l’atto pubblico, pena la nullità. La separazione dei beni può anche essere scelta nell’atto di celebrazione. Le convenzioni possono essere stipulate prima o dopo le nozze. Per farle valere contro i terzi occorre l’annotazione prevista a margine dell’atto di matrimonio, oltre agli eventuali ulteriori adempimenti del caso.
Esempio pratico
I coniugi cambiano regime dal notaio. Devono curare anche l’annotazione a margine del matrimonio per rendere la convenzione opponibile ai terzi.
Giurisprudenza
Annotazione e convenzione anteriore alla riforma
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 17207, Rv. 661917-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto di matrimonio).
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Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.