Codice civile
Art. 194 c.c. — Divisione dei beni della comunione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La divisione legale ripartisce in parti uguali attivo e passivo, dopo i conteggi dovuti. Questo criterio va distinto dagli specifici accordi patrimoniali validamente conclusi dai coniugi. Il giudice può costituire un usufrutto a favore di un coniuge su parte dei beni spettanti all’altro in relazione alle necessità dei figli e al loro affidamento; non è automatico.
Esempio pratico
Dopo i rimborsi applicabili si divide il patrimonio comune. Il maggiore apporto di un coniuge all’acquisto non determina da solo una quota legale più grande.
Giurisprudenza
Investimenti e acquisti: regimi differenti
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 20066, Rv. 668594-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).
Fonte →Bene fruttifero e decorrenza dei frutti
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 11599, Rv. 677930-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.