Codice civile
Art. 1652 c.c. — Anticipazioni all'affittuario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'affittuario non può procurarsele in altro modo, il locatore deve anticipare sementi e sostanze fertilizzanti e antiparassitarie necessarie alla coltivazione del fondo.
L'anticipo non è una fornitura gratuita: il credito del locatore produce interessi al saggio legale. La necessità concreta per coltivare e l'impossibilità dell'affittuario di provvedere diversamente delimitano l'obbligo; quantità, consegna e restituzione devono essere documentate.
Applicare la disposizione nel suo ambito agrario e coordinare con le norme speciali e la sicurezza dei prodotti impiegati.
Esempio pratico
L'affittuario non riesce a ottenere le sementi per la semina stagionale; il proprietario le anticipa e registra valore, quantità e interessi legali dovuti.