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Codice civile

Art. 1284 c.c. — Saggio degli interessi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’articolo disciplina il saggio legale degli interessi, la pattuizione di un tasso superiore e il regime collegato alla domanda giudiziale o arbitrale. Il cinque per cento presente nella formulazione codicistica è il valore base modificabile con decreto annuale e non va usato come tasso operativo per qualsiasi anno.

Per il 2026, il coordinamento normativo già documentato nella scheda indica il saggio legale ordinario dell’1,60 per cento dal 1° gennaio, ai sensi del D.M. 10 dicembre 2025. Per un credito riferito a più anni si applicano i tassi e le decorrenze dei singoli periodi. Restano distinti i tassi pattuiti e quelli dei regimi speciali.

Gli interessi superiori alla misura legale richiedono determinazione per iscritto; in mancanza sono dovuti nella misura legale secondo il terzo comma. Il quarto comma collega, nei casi cui si applica, un diverso saggio alla domanda giudiziale, e il quinto alla domanda arbitrale.

Non basta tuttavia leggere «interessi legali» in un titolo esecutivo per attribuire automaticamente ogni maggiorazione. Occorre verificare natura dell’obbligazione, domanda, accordi e contenuto del titolo, tenendo presenti i precedenti selezionati.

Esempio pratico

Per un debito che resta insoluto tra il 2025 e il 2026 si suddivide il calcolo per periodi, senza applicare il cinque per cento a tutta la durata. Dopo una causa, prima di usare il saggio del quarto comma si controllano il tipo di obbligazione e ciò che è stato effettivamente riconosciuto nel titolo.

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Giurisprudenza

  • Titolo esecutivo e generico richiamo agli interessi legali

    Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 12449, 2024, Rv. 670951-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Le Sezioni Unite escludono che il giudice dell’esecuzione possa integrare una condanna genericamente agli interessi legali con il saggio maggiorato post domanda, se manca il relativo accertamento nel titolo. In tale situazione si applica il saggio ordinario.

    Fonte →
  • Saggio post domanda e obbligazione originaria

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28036, 2025, Rv. 676224-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La Corte richiede un’obbligazione pecuniaria liquida o agevolmente liquidabile per il saggio previsto dopo la domanda. Lo esclude nel caso di danni derivanti dall’inadempimento di un’obbligazione originaria non pecuniaria.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina bancaria, i regimi speciali degli interessi e le rispettive decorrenze. Le sintesi non costituiscono un prospetto di calcolo dei tassi. Il 5% scritto nel comma primo è il valore base del testo codicistico, non il saggio annuale operativo per il 2026. D.M. 10 dicembre 2025, art. 1 (G.U. 13 dicembre 2025 n. 289; aggiornamento 348 della fonte Normattiva): saggio legale 1,60% dal 1° gennaio 2026. Nessuna sostituzione silenziosa del testo ufficiale; tassi speciali da verificare separatamente.

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