Codice civile
Art. 1656 c.c. — Subappalto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'appaltatore non può affidare in subappalto l'opera o il servizio senza l'autorizzazione del committente.
L'autorizzazione riguarda il trasferimento a un altro imprenditore di una parte dell'esecuzione e non estingue automaticamente la responsabilità dell'appaltatore principale. Il rapporto col subappaltatore va distinto dal contratto originario; per lavori pubblici operano regole speciali, inclusi requisiti e procedure.
Verificare contenuto dell'assenso e ambito dei lavori; nei contratti pubblici applicare il codice speciale anziché trasporre meccanicamente la sola norma civile.
Esempio pratico
L'impresa incaricata degli impianti vuole affidare l'installazione a un'altra ditta: chiede l'autorizzazione del committente e chiarisce compiti e responsabilità.
Giurisprudenza
Autonomia del subappalto nel settore pubblico
Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 6211, 2026, Rv. 678479-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il subappalto resta un rapporto distinto dall’appalto principale e soggiace al codice civile e alle pattuizioni, salvo richiami espressi.
Fonte →
Note
Per appalti pubblici verificare la disciplina speciale del d.lgs. 36/2023.