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Codice civile

Art. 1656 c.c. — Subappalto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'appaltatore non può affidare in subappalto l'opera o il servizio senza l'autorizzazione del committente.

L'autorizzazione riguarda il trasferimento a un altro imprenditore di una parte dell'esecuzione e non estingue automaticamente la responsabilità dell'appaltatore principale. Il rapporto col subappaltatore va distinto dal contratto originario; per lavori pubblici operano regole speciali, inclusi requisiti e procedure.

Verificare contenuto dell'assenso e ambito dei lavori; nei contratti pubblici applicare il codice speciale anziché trasporre meccanicamente la sola norma civile.

Esempio pratico

L'impresa incaricata degli impianti vuole affidare l'installazione a un'altra ditta: chiede l'autorizzazione del committente e chiarisce compiti e responsabilità.

Giurisprudenza

  • Autonomia del subappalto nel settore pubblico

    Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 6211, 2026, Rv. 678479-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il subappalto resta un rapporto distinto dall’appalto principale e soggiace al codice civile e alle pattuizioni, salvo richiami espressi.

    Fonte →

Note

Per appalti pubblici verificare la disciplina speciale del d.lgs. 36/2023.

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