Codice civile
Art. 1655 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nell'appalto una parte realizza un'opera o un servizio per un corrispettivo in denaro, organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio della gestione.
Autonomia organizzativa e rischio distinguono l'appaltatore da chi mette soltanto lavoro personale a disposizione del committente. La qualificazione dipende dall'esecuzione concreta, non dal nome scritto sul contratto; la disciplina degli appalti pubblici richiede un esame separato.
Accertare organizzazione, risultato promesso, rischio e corrispettivo; distinguere dalla prestazione d'opera e dalla somministrazione di lavoro.
Esempio pratico
Un'impresa organizza operai, macchinari e materiali per ristrutturare un edificio a prezzo concordato: risponde dell'esecuzione a proprio rischio, anche se il committente controlla l'avanzamento.
Giurisprudenza
Risoluzione dell’appalto e utilità dell’opera eseguita
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 7351, 2026, Rv. 677490-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se l’opera già eseguita è utile al committente, nella risoluzione il corrispettivo corrispondente non è restituito, salva la domanda di danno.
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