Codice civile
Art. 1657 c.c. — Determinazione del corrispettivo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se prezzo e criterio di calcolo non sono fissati dalle parti, il corrispettivo dell'appalto si determina con le tariffe esistenti o gli usi; in mancanza, interviene il giudice.
La regola completa un contratto comunque concluso e non dispensa chi chiede il pagamento dalla prova dell'opera eseguita e dei dati necessari a valutare un compenso congruo. Una fattura emessa unilateralmente dall'appaltatore non dimostra da sola la correttezza della cifra.
Accertare che manchi davvero una determinazione pattizia; verificare tariffe applicabili, usi e prova di natura, quantità e qualità dei lavori.
Esempio pratico
Un artigiano realizza opere aggiuntive senza prezzo concordato: documenta materiali, ore e risultato e chiede la quantificazione secondo il criterio legale pertinente.
Giurisprudenza
Prova della congruità del corrispettivo
Corte di cassazione, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575, 2021, Rv. 662843-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Chi chiede il compenso prova natura e consistenza dei lavori e congruità della somma; le fatture proprie non bastano.
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