Codice civile
Art. 1658 c.c. — Fornitura della materia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Salvo patto o uso diverso, è l'appaltatore a fornire i materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
La fornitura della materia si collega all'organizzazione e al rischio propri dell'appalto; se la procura il committente, cambiano gli obblighi di avviso per difetti dei materiali e alcune regole sul perimento prima dell'accettazione. Non basta una consegna materiale isolata per modificare tutto il contratto.
Precisare in accordo chi sceglie, compra e consegna ogni componente e verificare qualità e custodia.
Esempio pratico
Un committente mette a disposizione le piastrelle e l'impresa fornisce collanti e attrezzi: ciascuna fornitura va identificata, soprattutto se emergono difetti o rotture.
Giurisprudenza
Materia fornita dall’appaltatore
Corte di cassazione, n. 20870, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fornitura dei materiali si presume a carico dell’appaltatore; chi deduce una diversa vendita o fornitura deve provarla.
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