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Codice civile

Art. 1658 c.c. — Fornitura della materia 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Salvo patto o uso diverso, è l'appaltatore a fornire i materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

La fornitura della materia si collega all'organizzazione e al rischio propri dell'appalto; se la procura il committente, cambiano gli obblighi di avviso per difetti dei materiali e alcune regole sul perimento prima dell'accettazione. Non basta una consegna materiale isolata per modificare tutto il contratto.

Precisare in accordo chi sceglie, compra e consegna ogni componente e verificare qualità e custodia.

Esempio pratico

Un committente mette a disposizione le piastrelle e l'impresa fornisce collanti e attrezzi: ciascuna fornitura va identificata, soprattutto se emergono difetti o rotture.

Giurisprudenza

  • Materia fornita dall’appaltatore

    Corte di cassazione, n. 20870, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fornitura dei materiali si presume a carico dell’appaltatore; chi deduce una diversa vendita o fornitura deve provarla.

    Fonte →

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