Codice civile
Art. 1673 c.c. — Perimento o deterioramento della cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'opera perisce o si deteriora senza colpa prima dell'accettazione o prima della mora del committente nella verifica, il rischio dipende da chi ha fornito i materiali.
Quando la materia viene dall'appaltatore, il rischio grava su di lui; per quella fornita dal committente grava su quest'ultimo, mentre il residuo resta all'appaltatore. La regola sul perimento va distinta dall'impossibilità di completare l'opera e dalle responsabilità per difetti o custodia.
Accertare momento dell'evento, accettazione o mora nella verifica, provenienza della materia e assenza di colpa.
Esempio pratico
Un macchinario in costruzione viene distrutto da un evento imprevedibile prima della verifica: si separa il valore dei materiali forniti dal cliente da quelli messi dall'impresa.
Giurisprudenza
Perimento anteriore all’accettazione
Corte di cassazione, n. 4707, 1977 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La ripartizione legale del rischio presuppone una causa non imputabile alle parti; il committente non può invocarla per fatti propri.
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