Codice civile
Art. 1709 c.c. — Presunzione di onerosità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandato si presume oneroso: il mandatario ha diritto al compenso, salvo diverso accordo.
Se le parti non fissano l'importo, la misura segue tariffe o usi applicabili e, in mancanza, la determinazione del giudice. L'onerosità riguarda il rapporto interno e non prova da sola quale cifra sia stata concordata.
Accertare gratuità pattuita, attività svolta e criteri di quantificazione; regole professionali speciali possono incidere sul compenso.
Esempio pratico
Un'impresa affida a un intermediario un incarico senza indicare il prezzo: l'assenza della cifra non rende automaticamente gratuito il mandato.