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Art. 1710 c.c. — Diligenza del mandatario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario deve eseguire l'incarico diligentemente e informare il mandante delle circostanze sopravvenute rilevanti.

La diligenza riguarda scelte, tempi e istruzioni nell'interesse del mandante. Se l'incarico è gratuito, la colpa viene valutata con minor rigore, ma resta l'obbligo di segnalare fatti che potrebbero indurre a revocare o modificare il mandato.

Non confondere minore rigore con esenzione da responsabilità; valutare contenuto dell'incarico e informazioni disponibili.

Esempio pratico

Il mandatario incaricato di comprare un immobile apprende di un vincolo sopravvenuto: deve avvisare il mandante prima di procedere all'acquisto.

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