Codice civile
Art. 1710 c.c. — Diligenza del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario deve eseguire l'incarico diligentemente e informare il mandante delle circostanze sopravvenute rilevanti.
La diligenza riguarda scelte, tempi e istruzioni nell'interesse del mandante. Se l'incarico è gratuito, la colpa viene valutata con minor rigore, ma resta l'obbligo di segnalare fatti che potrebbero indurre a revocare o modificare il mandato.
Non confondere minore rigore con esenzione da responsabilità; valutare contenuto dell'incarico e informazioni disponibili.
Esempio pratico
Il mandatario incaricato di comprare un immobile apprende di un vincolo sopravvenuto: deve avvisare il mandante prima di procedere all'acquisto.