Codice civile
Art. 1722 c.c. — Cause di estinzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandato si estingue per termine o compimento dell'affare, revoca, rinuncia e, di regola, morte o incapacità sopravvenuta delle parti.
La norma contiene eccezioni, fra cui il mandato nell'interesse anche del mandatario o di terzi e alcuni incarichi relativi all'impresa. Dopo l'estinzione possono rilevare gli atti compiuti ignorandola e i doveri urgenti di continuazione.
Controllare tipo di mandato, causa e data dell'estinzione, eccezioni ed effetti verso i terzi; non applicare meccanicamente la morte a ogni incarico.
Esempio pratico
Muore il mandante mentre il mandatario sta completando una vendita urgente: prima di fermarsi, verifica se il ritardo danneggerebbe gli eredi.