Codice civile
Art. 1723 c.c. — Revocabilità del mandato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandante può revocare l'incarico, ma una pattuizione di irrevocabilità può comportare il risarcimento dei danni se manca giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi segue un regime più forte: non si estingue per semplice revoca, salvo diversa previsione o giusta causa. Bisogna distinguere il potere di revoca dalle sue conseguenze economiche.
Verificare interesse qualificato, clausole e giusta causa; una formula di irrevocabilità da sola non prova un interesse del terzo.
Esempio pratico
Un creditore riceve mandato a riscuotere un credito anche per soddisfare il proprio: il debitore mandante non può normalmente neutralizzarlo con una revoca libera.
Giurisprudenza
Interesse ulteriore nel mandato in rem propriam
Corte di cassazione, n. 10446, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’interesse del mandatario che rende stabile il mandato deve essere diverso dal semplice compenso o dall’esecuzione dell’incarico.
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