Codice civile
Art. 1739 c.c. — Obblighi dello spedizioniere
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione III — Della spedizione
Testo dell'articolo
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Lo spedizioniere deve seguire le istruzioni del mandante nell'esecuzione della spedizione.
L'assicurazione della merce non è un obbligo automatico: occorre una richiesta espressa. Le scelte di vettore, percorso e operazioni accessorie vanno lette alla luce dell'incarico ricevuto e della diligenza dovuta.
Conservare prova delle istruzioni e della richiesta di assicurazione; non promettere coperture non attivate.
Esempio pratico
Il mittente chiede trasporto refrigerato e polizza assicurativa: lo spedizioniere deve rispettare quelle istruzioni e documentare la copertura richiesta.
Giurisprudenza
Idoneità del mezzo di trasporto scelto
Corte di cassazione, n. 1312, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per un carico particolare lo spedizioniere deve verificare che il mezzo concordato sia idoneo a quel tipo di merce.
Fonte →
Note
Articoli 1737, 1739 e 1741 coordinati al testo vigente dopo le modifiche del 2021.