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Codice civile

Art. 1738 c.c. — Revoca 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione III — Della spedizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mittente può revocare l'ordine di spedizione finché lo spedizioniere non ha concluso il contratto con il vettore.

La revoca tempestiva comporta rimborso delle spese sostenute e un equo compenso per l'attività già prestata. La soglia è la conclusione del trasporto, non il ritiro fisico della merce né la partenza del mezzo.

Accertare quando il vettore ha accettato l'incarico e quali costi erano già maturati; dopo la conclusione occorre valutare il contratto stipulato.

Esempio pratico

Un mittente annulla la spedizione dopo che sono state chieste offerte ma prima della prenotazione del vettore: rimborsa spese e lavoro dello spedizioniere.

Note

Distinguere spedizione e trasporto secondo gli impegni assunti.

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