Codice civile
Art. 1738 c.c. — Revoca
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione III — Della spedizione
Testo dell'articolo
Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mittente può revocare l'ordine di spedizione finché lo spedizioniere non ha concluso il contratto con il vettore.
La revoca tempestiva comporta rimborso delle spese sostenute e un equo compenso per l'attività già prestata. La soglia è la conclusione del trasporto, non il ritiro fisico della merce né la partenza del mezzo.
Accertare quando il vettore ha accettato l'incarico e quali costi erano già maturati; dopo la conclusione occorre valutare il contratto stipulato.
Esempio pratico
Un mittente annulla la spedizione dopo che sono state chieste offerte ma prima della prenotazione del vettore: rimborsa spese e lavoro dello spedizioniere.
Note
Distinguere spedizione e trasporto secondo gli impegni assunti.