Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1760 c.c. — Obblighi del mediatore professionale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finchè sussista la possibilità di controversia, sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mediatore professionale in affari su merci o titoli ha specifici obblighi di conservazione e documentazione.

Deve conservare campioni in determinate vendite, rilasciare campioni quando dovuti e annotare gli estremi degli affari nei registri previsti. Queste cautele rendono verificabili identità e condizioni della merce o del titolo se nasce una contestazione.

La norma riguarda il mediatore professionale e le operazioni indicate; coordinare tenuta dei registri con la disciplina amministrativa vigente.

Esempio pratico

Un mediatore tratta un lotto venduto su campione: conserva un campione identificato finché una controversia sull'identità della merce è possibile.

Note

Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.

Articoli collegati