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Art. 1761 c.c. — Rappresentanza del mediatore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Dopo la mediazione, una parte può incaricare il mediatore di rappresentarla negli atti esecutivi del contratto concluso.

La rappresentanza successiva è un potere separato dalla funzione neutrale di mettere in relazione i contraenti. Occorrono incarico e limiti chiari per capire quali comunicazioni o atti l'intermediario possa compiere in nome della parte.

La procura esecutiva non retroagisce alla fase di trattativa e non attribuisce poteri illimitati.

Esempio pratico

Dopo la compravendita, il venditore autorizza il mediatore a ricevere una comunicazione sulla consegna dei beni: tale potere va verificato nell'incarico.

Note

Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.

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