Codice civile
Art. 1772 c.c. — Pluralità di depositanti e di depositari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se più depositanti non concordano sulla restituzione della cosa, ne stabilisce le modalità l'autorità giudiziaria.
La stessa soluzione opera quando a un depositante succedono più eredi e vi è disaccordo. Il depositario evita di scegliere arbitrariamente un avente diritto quando il conflitto può esporlo a pretese contrapposte.
Occorre un dissenso reale tra soggetti legittimati; non usare il conflitto come pretesto per trattenere il bene senza iniziative.
Esempio pratico
Due eredi chiedono separatamente la stessa collana depositata dal defunto: il custode non la consegna a uno a caso e chiede una soluzione secondo legge.