Codice civile
Art. 1771 c.c. — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositario deve restituire la cosa quando il depositante la richiede, salvo termine pattuito nell'interesse del depositario.
Può chiedere al depositante di ritirarla in qualunque momento, salvo termine stabilito nell'interesse di quest'ultimo. La valutazione richiede quindi di capire a favore di chi sia stato fissato il termine e come sia stata formulata la richiesta.
La restituzione può essere sospesa nei casi legali, compresi quelli collegati ai diritti del depositario; documentare consegna e richiesta.
Esempio pratico
Un quadro è custodito senza termine: il proprietario ne chiede la restituzione e il depositario organizza prontamente la consegna.