Codice civile
Art. 1799 c.c. — Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIII — Del sequestro convenzionale
Testo dell'articolo
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel sequestro convenzionale, i poteri e gli obblighi del sequestratario sono stabiliti anzitutto dalle parti.
Se l'accordo non disciplina un aspetto, si applicano le disposizioni successive, compresa la custodia secondo le norme del deposito. La chiarezza del contratto riduce il rischio che il terzo riceva istruzioni contrastanti dai contendenti.
Verificare clausole sulla gestione e consenso delle parti; non trattare il bene come proprietà libera del custode.
Esempio pratico
Due soci affidano a un terzo documenti contesi e stabiliscono chi può consultarli; per la custodia non regolata valgono le norme suppletive.