Codice civile
Art. 1800 c.c. — Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIII — Del sequestro convenzionale
Testo dell'articolo
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito.
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il sequestratario custodisce la cosa secondo le regole del deposito e può venderla nei casi di imminente pericolo di perdita o grave deterioramento.
La facoltà di alienazione riguarda le cose mobili e segue modalità che proteggono il valore conteso. La vendita sostituisce il bene con il ricavato da custodire per chi risulterà avente diritto, evitando che la lite distrugga il valore.
Provare imminenza del pericolo e rispettare le modalità legali; una normale fluttuazione del prezzo non basta.
Esempio pratico
Due aziende litigano su merci deperibili affidate a un terzo: prima che marciscano, il sequestratario procede alla vendita autorizzata nei termini di legge.