Codice civile
Art. 1806 c.c. — Stima
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato
Testo dell'articolo
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se le parti hanno stimato la cosa al momento del comodato, il suo perimento è a carico del comodatario anche se non gli è imputabile.
La stima convenuta trasferisce il rischio economico del perimento secondo la regola speciale. Occorre distinguere una vera stima fatta nel contratto da una semplice descrizione del valore ai fini assicurativi o identificativi.
Verificare accordo di stima, identità del bene e perimento; la norma non disciplina ogni ordinario deterioramento.
Esempio pratico
Un'opera prestata gratuitamente è stimata di comune accordo nel contratto: se va distrutta per caso fortuito, il rischio segue la pattuizione di stima.