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Codice civile

Art. 1805 c.c. — Perimento della cosa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il comodatario può rispondere del perimento fortuito quando avrebbe potuto salvare la cosa prestata sacrificando la propria.

Risponde anche in ipotesi di uso diverso o protratto oltre il consentito, salvo prova che il danno sarebbe avvenuto ugualmente. La norma distribuisce il rischio in modo più severo quando il comodatario ha superato i limiti dell'incarico o favorito il proprio bene.

Accertare fortuito, scelta concretamente possibile e causalità; non attribuire ogni perdita al comodatario senza presupposti.

Esempio pratico

Durante un incendio il comodatario può portare fuori solo la bicicletta prestata o la propria e salva la propria: può rispondere della perdita della prima.

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