Codice civile
Art. 1805 c.c. — Perimento della cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato
Testo dell'articolo
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il comodatario può rispondere del perimento fortuito quando avrebbe potuto salvare la cosa prestata sacrificando la propria.
Risponde anche in ipotesi di uso diverso o protratto oltre il consentito, salvo prova che il danno sarebbe avvenuto ugualmente. La norma distribuisce il rischio in modo più severo quando il comodatario ha superato i limiti dell'incarico o favorito il proprio bene.
Accertare fortuito, scelta concretamente possibile e causalità; non attribuire ogni perdita al comodatario senza presupposti.
Esempio pratico
Durante un incendio il comodatario può portare fuori solo la bicicletta prestata o la propria e salva la propria: può rispondere della perdita della prima.