Codice civile
Art. 1824 c.c. — Crediti esclusi dal conto corrente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Non entrano nel conto corrente ordinario crediti che non possono essere compensati.
Quando il rapporto è tra imprenditori, restano esclusi anche i crediti estranei alle rispettive imprese, salvo diversa volontà. Le partite del conto devono dunque essere controllate prima dell'annotazione e della liquidazione del saldo.
Verificare natura del credito e rapporto con l'attività delle parti; non includere crediti personali per semplice comodità.
Esempio pratico
Due imprenditori regolano nel conto le forniture reciproche, ma un credito personale di uno verso l'altro resta fuori se estraneo alle imprese.