Codice civile
Art. 1823 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il conto corrente ordinario è l'accordo di annotare crediti da rimesse reciproche, non esigibili singolarmente fino alla chiusura.
Alla scadenza si liquida il saldo; se non ne viene richiesto il pagamento, il saldo passa come prima partita di un nuovo conto. Non va confuso con il conto corrente bancario, che risponde a una diversa struttura operativa.
Accertare reciprocità delle rimesse, accordo e momento della chiusura; non applicare automaticamente le norme bancarie a questo contratto.
Esempio pratico
Due imprese si forniscono periodicamente merci e servizi e annotano i rispettivi crediti per liquidare solo il saldo a fine semestre.