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Codice civile

Art. 183 c.c. — Esclusione dall'amministrazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Minore età, impossibilità di amministrare o cattiva amministrazione possono portare all’esclusione giudiziale di un coniuge dall’amministrazione. Quando vengono meno i motivi può chiedere la reintegrazione. Il coniuge interdetto è escluso di diritto finché dura l’interdizione. Non coincide con lo scioglimento del regime patrimoniale.

Esempio pratico

Uno dei coniugi gestisce ripetutamente male i beni comuni. L’altro chiede l’esclusione dall’amministrazione, documentando i presupposti.

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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