Codice civile
Art. 1832 c.c. — Approvazione del conto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'estratto trasmesso da un correntista si presume approvato se non viene contestato nel termine pattuito, usuale o congruo. Restano impugnabili errori di scritturazione e calcolo, omissioni e duplicazioni.
Per questi specifici difetti, l'impugnazione va proposta entro sei mesi dal ricevimento dell'estratto relativo alla liquidazione di chiusura, spedito per raccomandata. L'approvazione non convalida di per sé il titolo invalido di una partita.
Distinguere la contestazione ordinaria delle annotazioni dall'impugnazione per errori indicati dalla norma; accertare invio, ricezione e decorrenza del termine, nonché il rapporto sottostante.
Esempio pratico
Un estratto contiene due volte la medesima rimessa. Anche se l'estratto è stato tacitamente approvato, la duplicazione può essere contestata nel termine speciale applicabile.
Giurisprudenza
Approvazione contabile e invalidità del titolo
Corte di cassazione, n. 1137, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La mancata contestazione dell'estratto rende stabili le annotazioni sul piano contabile, senza impedire di contestare la validità del contratto sottostante.
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