Codice civile
Art. 1833 c.c. — Recesso dal contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel conto corrente a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere a ogni chiusura con preavviso di almeno dieci giorni. Interdizione, inabilitazione, insolvenza o morte danno inoltre diritto al recesso nei termini della norma.
Lo scioglimento ferma l'iscrizione di nuove partite, ma non rende subito esigibile il saldo: il pagamento segue la scadenza del periodo di chiusura prevista dall'art. 1831.
Controllare durata, momento della chiusura, preavviso e causa del recesso; il pagamento del saldo non va anticipato per il solo fatto dello scioglimento.
Esempio pratico
Un correntista recede correttamente dopo la morte dell'altro: da allora non si registrano nuove partite, ma il saldo si chiede alla scadenza del periodo già in corso.