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Codice civile

Art. 1841 c.c. — Apertura forzata della cassetta 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Scaduto il contratto, la banca può chiedere al tribunale l'apertura forzata dopo intimazione all'intestatario e decorso di sei mesi. L'apertura avviene con notaio designato e cautele fissate dall'autorità giudiziaria.

Il giudice può disporre la conservazione degli oggetti e la vendita di quanto serve a soddisfare canoni e spese dovuti alla banca; l'intimazione può essere fatta anche con raccomandata con avviso di ricevimento.

La scadenza e la procedura preventiva sono condizioni essenziali; la banca non ottiene un generale potere di disporre unilateralmente del contenuto della cassetta.

Esempio pratico

Un contratto scade e il cliente non ritira i beni. La banca intima l'adempimento, attende sei mesi e chiede al tribunale l'autorizzazione all'apertura con notaio.

Note

Al 12 ottobre 2026 il tribunale resta competente; il testo Normattiva mostra tra doppie parentesi la futura sostituzione con giudice di pace, differita al 31 ottobre 2027 dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100 secondo l’aggiornamento (351). Controllare nuove proroghe alla data d’uso.

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