Codice civile
Art. 1842 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'apertura di credito bancario obbliga la banca a tenere una somma a disposizione del cliente per un periodo definito o a tempo indeterminato.
Il nucleo del contratto è la disponibilità promessa; va distinto l'importo accordato dalle somme effettivamente utilizzate, che determinano il debito restitutorio secondo il rapporto.
La concreta operatività, le garanzie e i poteri di recesso dipendono dal contratto e dalle regole successive; non ogni credito bancario è automaticamente apertura di credito.
Esempio pratico
La banca accorda a un'impresa una linea di 20.000 euro: l'impresa può usare la disponibilità nei termini pattuiti, anche se inizialmente non preleva nulla.
Giurisprudenza
Prova del fido in rapporti storici
Corte di cassazione, n. 11016, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per un'apertura di credito anteriore alle norme sulla forma bancaria, l'affidamento può emergere dai comportamenti, purché sia dimostrato almeno l'importo accordato.
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