Codice civile
Art. 1852 c.c. — Disposizione da parte del correntista
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il deposito o l'apertura di credito sono regolati in conto corrente, il cliente può utilizzare in ogni momento il saldo a suo favore, osservando il preavviso eventualmente pattuito.
La regola riguarda la disponibilità di somme effettivamente a credito, nel funzionamento del conto bancario; distinguere saldo disponibile, movimenti in corso e condizioni del rapporto sottostante.
Il contratto può richiedere un preavviso, e la facoltà non crea disponibilità oltre il credito effettivo né supera vincoli legali o contrattuali validi.
Esempio pratico
Un depositante ha 4.000 euro disponibili nel conto: può disporne con un ordine di pagamento, salvo il preavviso concordato per quel particolare deposito.
Giurisprudenza
Prova dell'attualità del saldo
Corte di cassazione, sez. 1, Sentenza n. 16602, 2024, Rv. 671548-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il correntista che chiede la condanna della banca al pagamento di un saldo intermedio deve provare che quel saldo è ancora attuale al momento della decisione.
Fonte →