Codice civile
Art. 1851 c.c. — Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando il pegno a garanzia di anticipazioni riguarda denaro, merci o titoli non individuati, oppure la banca può disporne, la banca restituisce soltanto l'eccedenza rispetto ai crediti garantiti.
Il meccanismo del pegno irregolare consente di soddisfare il credito direttamente sul valore dei beni vincolati; per merci e titoli l'eccedenza si valuta alla scadenza dei crediti, non al conferimento.
Verificare l'effettivo potere di disposizione o la mancata individuazione, i crediti garantiti e il valore alla data rilevante; il pegno regolare segue regole diverse.
Esempio pratico
Un'impresa vincola titoli fungibili a un'anticipazione autorizzando la banca a disporne: scaduto il credito, la banca trattiene il valore dovuto e restituisce l'eccedenza.
Giurisprudenza
Facoltà di disposizione e pegno irregolare
Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 30174, 2025, Rv. 676386-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il pegno sul saldo di conto è irregolare soltanto se la banca ha espressamente il potere di disporre della somma; altrimenti rimane regolare.
Fonte →