Codice civile
Art. 1859 c.c. — Sconto di cambiali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se lo sconto si realizza girando una cambiale o un assegno, in caso di mancato pagamento la banca conserva i diritti cartolari e può chiedere la restituzione della somma anticipata.
La disposizione affianca all'azione fondata sul titolo il rapporto causale dello sconto, evitando che il mancato pagamento del terzo renda definitivo un anticipo salvo buon fine.
Non è consentito conseguire due volte la stessa somma; vanno rispettati presupposti, termini e formalità dei titoli e le leggi speciali per determinate tratte.
Esempio pratico
La banca sconta una cambiale girata dal cliente e il debitore non paga: può usare i rimedi del titolo o chiedere al cliente la restituzione dell'anticipo.
Giurisprudenza
Regresso dopo il mancato pagamento
Corte di cassazione, n. 12079, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La banca può chiedere al cliente la restituzione dell'anticipo dello sconto quando il debitore ceduto non paga.
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